Misure per centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili di cui all’articolo 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020.
È consentita l’apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020 – di seguito per brevità definiti “centri commerciali” ove non diversamente precisato – e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di
sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
• Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei “centri commerciali” devono rispettare le linee guida e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dalle linee guida allegate al DPCM 3 dicembre 2020.
• Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita ai “centri commerciali” , con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
• I varchi di accesso ai “centri commerciali” devono essere organizzati mediante l’utilizzo di personale addetto in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con
eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso, assembramenti.
• In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso ai “centri commerciali” devono essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Tutti i “centri commerciali” devono regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di superficie lorda di pavimento in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro all’interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso nei singoli esercizi commerciali per locali fino a quaranta metri di superficie lorda di pavimento può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per gli esercizi commerciali con locali di dimensioni superiori a 40 mq. di superficie lorda di pavimento,
l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tuti gli esercizi commerciali ubicati nei “centri commerciali” di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nel locale medesimo sulla base delle presenti disposizioni e dei protocolli e linee guida vigenti per le specifiche attività.
• Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
• I clienti all’ingresso dei “centri commerciali” devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea consentendo l’ingresso solo a coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C.
• Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita dei “centri commerciali” presso i bagni, all’ingresso dei singoli esercizi e attività.
• I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza dei “centri commerciali”, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo.
• E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni dei “centri commerciali” al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida ristorazione allegate al DPCM 3 dicembre 2020
• Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto
vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
• Tutti i lavoratori dei “centri commerciali” compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività.
• L’ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura dei “centri commerciali” o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l’ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.
• Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
• Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
• L’accesso ai “centri commerciali” da parte delle persone esonerate dall’obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti esclusivamente previa esibizione di certificato medico.
• Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il rispetto del predetto limite.
• Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.
• Ove possibile, l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all’esterno) e l’afflusso è controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
• Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
• Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
• I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all’interno dei “centri commerciali”.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantitala pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
• Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso e presso ogni punto vendita interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all’interno dei “centri commerciali”
